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Disciplinato dall'art. 5 del D.L 5/2012 recante “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo”, il nuovo procedimento di registrazione delle dichiarazioni anagrafiche modifica il “Regolamento anagrafico dalla popolazione residente” (D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223) e prevede che:
La registrazione deve essere effettuata entro due giorni lavorativi successivi alla presentazione;
Gli effetti giuridici delle dichiarazioni anagrafiche e delle corrispondenti cancellazioni decorrono dalla data della dichiarazione;
I controlli sulla sussistenza effettiva dei requisiti cui è subordinata la registrazione devono essere effettuati nei 45 giorni successivi. Se il termine decorre senza risposta da parte dell’Amministrazione, quando dichiarato si considera conforme alla situazione di fatto in essere alla data della dichiarazione.
L’eventuale esito negativo dei controlli comporterà il ripristino della situazione anagrafica presente all’atto della dichiarazione, fermo restando quanto previsto dall’articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Sanzioni penali previste per chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso).
Modulistica
Normativa di riferimento
Legge 24 dicembre 1954, n. 1228 (Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente);
D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223 (Regolamento Anagrafico della Popolazione Residente);
Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa);
Legge 4 aprile 2012, n. 35 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo).
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